Per poter essere sicuri di ciò che mangiamo è fondamentale conoscere bene il prodotto, e l’unico modo per farlo è guardare l’etichetta. L’etichetta dei prodotti alimentari, infatti, si può considerare come la loro “carta d’identità”: ci darà tutte le informazioni necessarie per sapere come sono stati ottenuti, da dove provengono, come conservarli e molto altro. Ma ammettiamolo: quante volte abbiamo tentato di dare un senso a quei testi fitti di informazioni, sigle e simboli, provando ad assecondare la nostra voglia di salute e benessere, senza però poi capirci niente?
Riuscire a interpretare in modo corretto l’etichetta, come abbiamo detto, è importante perché ci permette di fare scelte sane e sempre più consapevoli, ma non è sempre semplice. Per questo motivo, in questo articolo, vediamo come leggere l’etichetta dei prodotti alimentari, passo dopo passo, in modo da raccogliere più informazioni possibili in merito a ciò che si vuole acquistare.
ETICHETTE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: QUALI SONO LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE?
Partiamo innanzitutto dalla definizione di etichetta e dalla “lingua” utilizzata. L’etichettatura può essere tranquillamente poliglotta, l’importante è che parli la lingua ufficiale dello Stato in cui è commercializzato. Per armonizzare e uniformare le indicazioni che devono essere riportate in etichetta, la Comunità Europea ha infatti emanato il Reg UE 1169/2011, che aggiorna e semplifica le precedenti norme e ha lo scopo di fornire delle informazioni che siano chiare e trasparenti al consumatore. Stando all’articolo 2 del regolamento, per «etichetta» si definisce “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore”.
Questo regolamento contiene diversi articoli e allegati, ma ciò che interessa particolarmente sono le informazioni contenute nell’articolo 9, che identifica tutte quelle indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta ed essere lette in modo attento da parte dei consumatori. Ma quali sono queste indicazioni? Vediamole nel dettaglio.
DENOMINAZIONE DI VENDITA
Con l’espressione “denominazione di vendita” si intende il nome del prodotto e ci fornisce una prima indicazione su l’alimento in questione. Esistono tre diverse denominazioni:
- denominazione legale, in quanto specificata in determinate prescrizioni di legge, tra queste ritroviamo ad esempio “olio extravergine d’oliva”, “panettone”;
- denominazione usuale, è quel nome che viene utilizzato solitamente per descrivere il prodotto nei diversi Paesi (ad esempio, “gelato” o “pesto alla genovese” sono nomi per cui vi è una veloce associazione a un determinato alimento);
- denominazione di fantasia, con cui si intende il nome inventato, tra gli esempi più classici troviamo “Coca Cola”, “Nutella”.
Per le ultime due tipologie di denominazione, affinché i consumatori determinino la reale natura del prodotto che vogliono acquistare e lo distinguano da altri con i quali potrebbe essere confuso, il nome deve essere accompagnato da una descrizione dettagliata. Ad esempio, al nome “chele di granchio” deve essere aggiunta un’ulteriore informazione, in questo caso “preparazione alimentare a base di pesce con chela di granchio”.
La denominazione, inoltre, viene accompagnata dallo stato fisico in cui si trova l’alimento: si deve infatti specificare se si tratta di un prodotto surgelato, in polvere, liofilizzato e così via. Se ha subito un decongelamento deve essere riportato.
Infine, altra questione riguarda il caso in cui un ingrediente faccia parte della denominazione stessa, come ad esempio per i “biscotti al cacao”: qui, il “cacao” compare anche nel nome e di conseguenza nella lista ingredienti, aspetto che esamineremo a breve, deve essere riportato con l’esatta percentuale del suo utilizzo.
ELENCO DEGLI INGREDIENTI
Su questo punto vi sono diversi aspetti da tenere in considerazione. Per prima cosa tutte le sostanze utilizzate per realizzare l’alimento devono essere menzionate nell’elenco ingredienti in ordine decrescente di peso. In pratica, l’ingrediente usato in maggiore quantità sarà il primo a comparire nella lista e a seguire tutti gli altri, che siano materie prime, semilavorati, aromi o additivi alimentari che devono essere riportati con il nome della categoria funzionale seguito dal nome specifico o dalla sigla CE (conservante: acido ascorbico, oppure conservante: E300).
Inoltre, gli ingredienti usati per la produzione che potrebbero causare allergie o intolleranze devono essere riportati con caratteri che li differenziano da tutti gli altri per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Le sostanze considerate allergeniche dalla comunità europea sono 14 e vengono riportate nell’allegato 2 del regolamento in questione: i cereali che contengono glutine, pesce, crostacei, uova, arachidi, soia, latte e derivati compreso il lattosio, noci, sedano, senape, semi di sesamo e solfiti.
DURABILITÀ DEL PRODOTTO: TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE O DATA DI SCADENZA
Sull’etichetta deve essere menzionato il periodo di durabilità del prodotto. Le indicazioni sono due:
- il termine minimo di conservazione preceduto dalla frase “da consumare preferibilmente entro….” seguito dalla data, per i cibi che oltre tale data perdono le loro caratteristiche organolettiche o nutrizionali;
- oppure, negli alimenti freschi e molto deperibili, si utilizza la data di scadenza per indicare che oltre quel periodo non si dovrebbe consumare perché potrebbero esserci rischi per il consumatore. La data di scadenza viene anticipata dalla frase “da consumare entro…”.
MODALITÀ DI USO E CONSERVAZIONE
La modalità d’uso indica come utilizzare il prodotto, ossia spiega come cucinarlo o trattarlo prima del consumo: ad esempio, per gli ortaggi di quarta gamma si potrebbe specificare di lavarli prima di servirli, o per le preparazioni di carne compare l’indicazione “da consumare previa cottura”. Inoltre, nelle modalità di conservazione si esplicitata anche a che temperatura conservare l’alimento o se tenerlo al riparo dalla luce o al riparo da fonti di umidità.
PAESE D’ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA
L’indicazione dell’origine o della provenienza geografica di un alimento diventa obbligatoria solo nei casi in cui la sua assenza potrebbe trarre in errore il consumatore. Facciamo un esempio: se si acquista un dolce a base di pistacchi, quindi “torta al pistacchio”, ma questi non sono di Bronte, e sulla confezione si ritrova un’immagine o indicazione che potrebbe rimandare alla Sicilia, allora bisogna specificare la provenienza del pistacchio.
Inoltre, deve essere riportato il luogo d’origine dell’ingrediente primario del prodotto (ovvero l’ingrediente che rappresenta più del 50% dell’alimento o che è associato abitualmente alla denominazione dell’alimento stesso dal consumatore), se non coincide con il luogo d’origine dell’alimento finito indicato in etichetta (che coincide con il Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione).
Tuttavia, per alcune tipologie di prodotti è obbligatorio riportare la zona o il Paese di origine, come: alimenti ortofrutticoli freschi, uova, carne di pollo, bovina e di volatili, latte fresco pastorizzato, pesce, crostacei, molluschi, miele, olio d’oliva e vino.
TITOLO ALCOLOMETRICO
Per le bevande che contengono un contenuto alcolico superiore al 1,2%, deve essere riportata la percentuale del titolo alcolico.
QUANTITÀ NETTA
Obbligatoriamente deve essere sempre presente la quantità totale dell’alimento contenuto nella confezione: il peso può essere espresso in grammi, chilogrammi o in unità di volume, quindi in litri e i suoi multipli e sottomultipli per i prodotti liquidi. Nei prodotti che sono confezionati con il loro liquido di governo (come il tonno sott’olio in scatola), viene espresso sia il peso totale (grammi di tonno più olio) e sia il peso dell’alimento sgocciolato (grammi del solo tonno).
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Con questo regolamento in etichetta è divenuto obbligatorio riportare una dichiarazione nutrizionale, con l’uso di una tabella nutrizionale che fornisca indicazioni sul contenuto calorico e nutritivo dell’alimento. In tabella devono essere riportate le seguenti informazioni:
- valore energetico
- contenuto in grassi
- contenuto in acidi grassi saturi
- contenuto in zuccheri
- proteine
- sale.
Tutte queste indicazioni, a loro volta, possono essere arricchite di ulteriori parametri: ad esempio, si può specificare la presenza di acidi grassi monoinsaturi, fibre, amido e così via.
INDICAZIONI NON OBBLIGATORIE: I CLAIMS
L’etichetta degli alimenti, oltre a fornire indicazioni necessarie e obbligatorie relative all’alimento commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti. Vengono quindi aggiunti i “claims” nutrizionali, che forniscono ulteriori indicazioni sulle caratteristiche dell’alimento e guidano la scelta d’acquisto dei consumatori verso prodotti in linea con le esigenze nutrizionali di ognuno. Possiamo trovare come claims: “a basso contenuto calorico”, “ricco di fibre”, “light” ecc. Ovviamente non devono essere fuorvianti o trarre in inganno, per questo i controlli in merito sono numerosi e attenti.
MARCHI E DENOMINAZIONI
Un discorso a parte riguarda l’uso di marchi e denominazioni. Infatti, solo per quei prodotti che hanno ottenuto determinate classificazioni in seguito a una certificazione – quali Dop, Igp, Stg o biologico, Gluten free o ancora Ogm free – è possibile apporre in etichetta il relativo marchio o denominazione.
In conclusione, queste sono le informazioni necessarie e obbligatorie che l’etichetta deve contenere. Anche se sembrano tante e articolate, sulla confezione del prodotto sono facili da individuare e scritte in modo chiaro e leggibile per non causare confusione nel consumatore. Quindi, niente panico: leggere l’etichetta alimentare è più facile di quel che sembra, basta solo farci l’abitudine.
Conoscevate tutte queste indicazioni?
Articolo di “ilgiornaledelcibo.it”